Art. 12.
                 Gestione commissariale liquidatoria
                       dell'ente "Colombo '92"
  1.  La  gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92"
di  cui  all'articolo  2  della  legge  23  agosto  1988,  n. 373, e'
prorogata  al  31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per
la  liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili
fanno  carico,  nel  complessivo  limite  di  lire 150 miliardi, alla
gestione   liquidatoria  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori   portuali,   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58, e successive modificazioni ed
integrazioni,   che   provvede  ai  relativi  pagamenti  su  conforme
richiesta  del  commissario  liquidatore.  La  gestione commissariale
provvede,  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  alla  liquidazione  delle  partite  in  sospeso a
credito   dell'organizzazione  portuale  di  Genova,  anche  mediante
compensazione  delle  partite  in  sospeso a debito di quest'ultima e
senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.