Art. 19. Barriere architettoniche negli impianti di balneazione 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995. 3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.