Art. 20.
                          Entrata in vigore

 1.  Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile
1996.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  CARAVALE,  Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della  programmazione  economica  e
                                  per    il    coordinamento    delle
                                  politiche dell'Unione europea
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  OSSICINI,  Ministro per la famiglia
                                  e la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO