Art. 20. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea FANTOZZI, Ministro delle finanze OSSICINI, Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO