Art. 3.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per
   il riordino della legislazione in materia portuale.
  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "   a)  indirizzo,  programmazione,  coordinamento,  promozione  e
controllo  delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1,
e,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, delle altre
attivita'  commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere
di regolamentazione attraverso ordinanze;".
  2.  L'articolo  8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio
1994,   n.  84,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "In  sede  di  prima
applicazione  della  presente  legge  la  terna  di cui al comma 1 e'
comunicata  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31
marzo  1995.  Entro  tale  data le designazioni gia' pervenute devono
essere  comunque  confermate  qualora  gli enti di cui al comma 1 non
intendano procedere a nuova designazione.".
  3.  All'articolo  8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti
i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
  4.  Le  lettere  i)  ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
   " i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
    1) armatori;
    2) industriali;
    3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
    4) spedizionieri;
    5) agenti e raccomandatari marittimi;
    6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
  I   rappresentanti   sono   designati   ciascuno  dalle  rispettive
organizzazioni   nazionali   di   categoria,   fatta   eccezione  del
rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal Comitato centrale
dell'Albo degli autotrasportatori;
    l)  da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti
dai  lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
dipendenti  dell'autorita'  portuale, secondo modalita' stabilite con
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione. In sede di
prima   applicazione   della  presente  legge  i  rappresentanti  dei
lavoratori   vengono   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative a livello nazionale e restano in carica
sino al 31 dicembre 1996.".
  5.  L'articolo  9,  comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio
1994,   n.  84,  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  sede  di  prima
applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma
deve   pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  nomina  del
presidente.".
  6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995, i
revisori  di  cui  al  presente articolo sono nominati fra coloro che
sono  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione  al
registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto legislativo 27
gennaio   1992,   n.   88,   dietro  presentazione  di  dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
  7.  L'articolo  15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da
un   rappresentante   dei   dipendenti   dell'autorita'   portuale  o
dell'organizzazione  portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo
9,  comma  1,  lettere  i)  ed l). Nei porti ove non esista autorita'
portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero
di  sei.  La  commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
  8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  La  designazione  dei  rappresentanti dei lavoratori delle
imprese  e  delle  categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve
pervenire  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta
giorni  dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica
il funzionamento dell'organo.".
  9.  L'articolo  15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita  la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale  del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti
e  della  navigazione,  che  la presiede; da sei rappresentanti delle
categorie  imprenditoriali  di  cui  all'articolo  9, comma 1; da sei
rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   dei  lavoratori
maggiormente    rappresentative   a   livello   nazionale;   da   tre
rappresentanti  delle  regioni  marittime  designati dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei
trasporti  e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando
generale  del  corpo  di  capitaneria  di  porto, da un dirigente del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del
Ministero  della  sanita'  e  dal  presidente dell'Associazione porti
italiani.  La  commissione  di  cui  al  presente  comma  ha  compiti
consultivi  sulle  questioni attinenti all'organizzazione portuale ed
alla  sicurezza  e  igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro
dei  trasporti  e  della navigazione ovvero dalle autorita' portuali,
dalle  autorita'  marittime e dalle commissioni consultive locali. La
designazione  dei  membri  deve  pervenire  entro trenta giorni dalla
richiesta;   l'inutile   decorso   del   termine  non  pregiudica  il
funzionamento dell'organo.".
  10.  L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del
suo  insediamento,  l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima
danno  in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine comprese
nell'ambito  portuale  alle  imprese di cui all'articolo 16, comma 3,
per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva
l'utilizzazione  di  immobili  demaniali  da parte di amministrazioni
pubbliche  per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti ad attivita'
marittime   e   portuali.   Le   concessioni  sono  affidate,  previa
determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla base di idonee forme di
pubblicita',   stabilite   dal   Ministro   dei   trasporti  e  della
navigazione,  di  concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
    a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo
delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
    b)  i  limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a
versare  in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti
previsti,  al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero
al  solo  valore  delle  aree  qualora  il  concessionario rilevi gli
impianti all'atto della concessione.".
  11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 20 (Costituzione delle autorita' portuali e successione delle
societa' alle organizzazioni portuali). -
 1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non
esista    una    gestione   commissariale,   nomina,   per   ciascuna
organizzazione   portuale,   commissari  scelti  fra  persone  aventi
competenza   nel  settore,  con  particolare  riguardo  alle  valenze
economiche,  sociali e strategiche delle realta' portuali considerate
nonche',  ove  ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari
sostituiscono   i   presidenti   e   gli   organi  deliberanti  delle
organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle
funzioni.  I  compensi  dei commissari e dei commissari aggiunti sono
fissati  con  i  decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle
organizzazioni.
   2.  I  commissari,  fino alla nomina del presidente dell'autorita'
portuale   e   comunque  entro  il  termine  di  sei  mesi  dal  loro
insediamento,   non  prorogabili,  dispongono  la  dismissione  delle
attivita'   operative   delle  organizzazioni  portuali  mediante  la
trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in
societa'  secondo  i  tipi  previsti  nel libro V, titoli V e VI, del
codice  civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di
concessioni  ad  imprese che presentino un programma di utilizzazione
del  personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni
portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita'
di  impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del
   trasporto  o  industriali.  A  tali  fini,  a  seconda  dei  casi,
    provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti
delle  organizzazioni  medesime,  del capitale della o delle societa'
derivanti dalla trasformazione;
    b)  all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite
o  controllate  dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ovvero alla collocazione sul mercato
delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
    c)  alla  cessione  a  titolo  oneroso,  anche in leasing, ovvero
all'affitto   a   tali   societa'  ovvero  a  imprese  autorizzate  o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e
dei  beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni
medesime.
  3.  I  commissari  provvedono  con pienezza di poteri alla gestione
delle  organizzazioni  portuali,  nei  limiti  delle  risorse ad esse
affluenti  e  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  nonche'  alla
gestione  delle  autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla
base  di  apposite  direttive  del  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  ed al Ministero del tesoro, al piu'
presto  e  comunque  non  oltre  il  31  gennaio 1995, una situazione
patrimoniale,  economica  e finanziaria delle organizzazioni portuali
riferite  al  31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti.
  4.  Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente
legge,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  in
materia.
  5.  Le  autorita'  portuali  dei  porti di cui all'articolo 2, sono
costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti
di  cui  all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei
beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale
come  individuata  ai  sensi  dell'articolo  6. Fino all'insediamento
degli  organi  previsti  dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al
comma  1,  nei  porti  ove  esistono  le organizzazioni portuali sono
altresi'  preposti  alla  gestione  delle  autorita'  portuali  e  ne
esercitano   i  relativi  compiti.  Fino  alla  data  della  avvenuta
dismissione  secondo  quanto  previsto dal comma 2, le organizzazioni
portuali  e  le  autorita'  portuali  sono considerate, anche ai fini
tributari,  un  unico  soggetto;  successivamente  a  tale  data,  le
autorita'  portuali  subentrano  alle  organizzazioni  portuali nella
proprieta'  e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in
tutti i rapporti in corso.
  6.  I  commissari  di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le
stesse  modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di
Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8
e  9  e  comunque  entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili,
essi  sono preposti alla gestione delle autorita' portuali al fine di
consentirne    l'effettivo   avvio   istituzionale;   assicurano   in
particolare     l'acquisizione    delle    risorse    e    provvedono
prioritariamente  alla  definizione  delle  strutture e dell'organico
dell'autorita',  per  assumere  successivamente, e comunque non oltre
tre  mesi  dalla  nomina,  tutti  gli  altri  compiti  previsti dalla
presente  legge.  I  commissari  di  cui  al  presente  comma possono
avvalersi,  nello  svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e
del personale delle locali autorita' marittime.".
  12.  La  parola  "commissari"  di  cui all'articolo 3, comma 8, dei
decreti-legge  21  giugno  1994,  n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21
ottobre   1994,  n.  586,  deve  essere  interpretata  come  "ufficio
commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
  13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  21  (Trasformazione  in  societa'  delle  compagnie e gruppi
portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
  1995  debbono  trasformarsi  in  una  o  piu'  societa'  di seguito
    indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli  V  e  VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di
concorrenza delle operazioni portuali;
    b)  in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel
libro  quinto,  titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di
servizi,  ivi  comprese,  in  deroga  all'articolo  1  della legge 23
ottobre  1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 30 giugno
1996;
    c)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,
titoli  V  e  VI,  del  codice  civile,  avente  lo  scopo della mera
gestione,  sulla  base  dei  beni  gia' appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali disciolti.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i
gruppi  portuali  abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma
6,  le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
  3.  Le  societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di  incorporare  tutte  le  societa'  e  le cooperative costituite su
iniziativa  dei  membri  delle  compagnie o dei gruppi portuali prima
della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' di
assumere  gli  addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le
societa'  o  cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
  4.  Le  societa'  derivanti  dalla  trasformazione  succedono  alle
compagnie  ed  ai  gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari.
  5.  Ove  se  ne  verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti
tecnici  ed  amministrativi  delle  compagnie portuali, che non siano
transitati  in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa'
di  cui  al  comma  1,  e' data facolta' di costituirsi in imprese ai
sensi  del  presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si
applica   quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
costituite dai soci delle compagnie.
  6.  Entro  la  data  di  cui  al  comma 1, le compagnie ed i gruppi
portuali  possono procedere, secondo la normativa vigente in materia,
alla  fusione  con  compagnie  operanti nei porti viciniori, anche al
fine  di  costituire  nei  porti  di  maggior  traffico  un organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
  7.  Le  autorita'  portuali  nei porti gia' sedi di enti portuali e
l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti  dispongono  la messa in
liquidazione  delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del
18  marzo  1995  non  abbiano  adottato la delibera di trasformazione
secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 1 ed effettuato il deposito
dell'atto  per  l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti
di  tali  compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c), del decreto-legge 13 luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
  8.  Continuano  ad  applicarsi,  sino  alla  data di iscrizione nel
registro  delle  imprese,  nei  confronti  delle  compagnie  e gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi
del  comma  6,  le  disposizioni  di  cui al comma 8 dell'articolo 27
concernenti  il  funzionamento  degli stessi, nonche' le disposizioni
relative  alla  vigilanza  ed  al  controllo attribuite all'autorita'
portuale,  nei  porti  gia'  sedi  di  enti portuali ed all'autorita'
marittima nei restanti porti.".
  14.  L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  I  lavoratori  portuali  e gli addetti in servizio presso le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di
lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.".
  15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le  parole:  "1 gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite
con le parole: "1 gennaio 1995" e "dal 1994".
  16.  L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  8.  Sono  abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
regio  decreto  2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di
attuazione,  approvato  con  regio decreto 26 settembre 1904, n. 713,
che  siano  incompatibili  con  le disposizioni della presente legge.
L'articolo  110,  ultimo  comma,  e l'articolo 111, ultimo comma, del
codice   della  navigazione  sono  abrogati.  Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi'
abrogati,  a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,
secondo,  terzo  e  quarto  comma; 111, primo, secondo e terzo comma;
112;  116,  primo  comma,  n.  2); 1171, n. 1); 1172 del codice della
navigazione,  nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III,
capo   IV,   del   regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione   (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal
1 gennaio 1996.".