Art. 5. Assistenza alle popolazioni del Ruanda 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessita' per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto. 2. Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Per assicurare il completamento dell'attivita' di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attivita' svolte, sulla base di apposita relazione. 4. Le disponibilita' di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.