Art. 5.
               Assistenza alle popolazioni del Ruanda
  1.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad
organizzare,  anche  in deroga alla normativa vigente, una spedizione
straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di
prima  necessita'  per  l'assistenza  alle  popolazioni  del  Ruanda,
avvalendosi,  per  i compiti amministrativi ed operativi, del Comando
generale delle capitanerie di porto.
  2.  Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata nell'anno 1994, la
spesa  di  lire  6.500  milioni,  cui  si  provvede  a  carico  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
  3.  Per  assicurare il completamento dell'attivita' di cui al comma
1,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione si avvale di
apposita  associazione  umanitaria,  nel  limite di spesa di lire 400
milioni  posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma
2,  da  rimborsare  alla  predetta  associazione,  al  termine  delle
attivita' svolte, sulla base di apposita relazione.
  4.  Le  disponibilita'  di  lire  33  miliardi in conto residui del
capitolo   2064  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro
del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.