Art. 8. Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.