Art. 8.
    Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  sono esenti dalla tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le unita' da diporto
possedute  ed  utilizzate  da  enti e da associazioni di volontariato
esclusivamente  ai  fini  di prevenzione degli incidenti in acqua, di
assistenza e soccorso.