Art. 9. Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202 1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e' soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo comma, e' inserito il seguente: "3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".