Art. 2.
                        Abrogazione di norme
  1.  Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' soppresso.
  2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' soppressa.
  3. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  4  giugno  1992, n. 366, le parole "e gli uffici" sono
soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 ottobre 1995
                                               Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                     DINI
Il Ministro per la funzione pubblica
       e gli affari regionali
             FRATTINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1996
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 162
 
          Note all'art. 2:
             - Il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del  D.P.C.M.  n.
          366/1992, era il seguente:
             "Art. 2 (Organizzazione). - 1. (Omissis).
             2.  I  settori  e  gli  uffici  di  cui  al comma 1 sono
          organizzati al loro  interno  in  servizi;  possono  essere
          costituiti,  di  volta in volta, nuclei istruttori e nuclei
          di verifica".
             - Il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  lettera  c),  del
          D.P.C.M. n.  366/1992, era il seguente:
             "Art. 1 (Attivita' della segreteria). - 1-2. (Omissis).
             3. (Omissis):
              a)-b) (omissis);
               c) ai compiti di natura istruttoria ed organizzativa e
          alla    documentazione    connessi    all'attivita'   della
          delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli  accordi
          riguardanti il comparto del Servizio sanitario nazionale ed
          il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale di cui
          all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412".
             - Il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  del  D.P.C.M.  n.
          366/1992, era il seguente:
             "Art. 2 (Organizzazione). - 1-2. (Omissis).
             3.  I  settori  e gli uffici provvedono agli adempimenti
          assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1".