Art. 2. Abrogazione di norme 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' soppresso. 2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' soppressa. 3. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, le parole "e gli uffici" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 ottobre 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FRATTINI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 162
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. n. 366/1992, era il seguente: "Art. 2 (Organizzazione). - 1. (Omissis). 2. I settori e gli uffici di cui al comma 1 sono organizzati al loro interno in servizi; possono essere costituiti, di volta in volta, nuclei istruttori e nuclei di verifica". - Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera c), del D.P.C.M. n. 366/1992, era il seguente: "Art. 1 (Attivita' della segreteria). - 1-2. (Omissis). 3. (Omissis): a)-b) (omissis); c) ai compiti di natura istruttoria ed organizzativa e alla documentazione connessi all'attivita' della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412". - Il testo dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 366/1992, era il seguente: "Art. 2 (Organizzazione). - 1-2. (Omissis). 3. I settori e gli uffici provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1".