Art. 11.
  1.  Le  imprese  che  ricevono  le  richieste  e le convalide delle
garanzie  relative  agli  apparecchi di radiodiffusione sono tenute a
comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le
generalita'  e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie
medesime nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del
Ministro  delle  finanze.  Il predetto obbligo di comunicazione grava
direttamente  sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in
genere  di  apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito
di  accordi  con  l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la
garanzia  medesima  sia subordinata all'esibizione del solo scontrino
fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.
  2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si
applicano  le  sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre
1949, n. 996, e successive integrazioni.