Art. 2.
  1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e  le  societa'  da  essa  controllate effettuano, entro il 30 giugno
1994,  la  rideterminazione  dei  valori  iscritti  in bilancio ed in
inventario  con  riferimento  all'esercizio 1993. La rideterminazione
deve  essere  certificata da una relazione redatta, in conformita' ai
criteri  di  cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
da  una  o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o piu' soggetti
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  2.  In  attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1,
gli  organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30
aprile   1994,   alla   rettifica  anche  parziale,  secondo  criteri
prudenziali,  dei  valori  iscritti  in bilancio ed in inventario per
l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.