Art. 4.
  1.   I   crediti   per   capitale   ed   interessi   vantati  dalle
Amministrazioni  del  tesoro  e delle poste e delle telecomunicazioni
nei  confronti  della  societa'  concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo,   per   i   canoni   di   concessione  del  servizio
radiotelevisivo  di  cui  all'articolo  24  della  convenzione tra il
Ministero   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993,
sono  ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle
predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.
  2.  Successivamente  alla  rideterminazione  di cui all'articolo 2,
comma  1,  il  Ministro  del  tesoro  autorizza  la  Cassa depositi e
prestiti  a  convertire  i  crediti alla medesima ceduti ai sensi del
comma  1,  aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i
finanziamenti  della  Cassa  medesima,  in  capitale  della  societa'
concessionaria   del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  ovvero  a
trasformarli  in  mutui  a favore della medesima concessionaria, alle
condizioni  stabilite  con  decreto  del Ministero del tesoro, previa
individuazione  dei  parametri  di conversione da determinarsi, sulla
base  dell'effettivo  valore dell'azienda, ad opera di un collegio di
tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro
del  tesoro  rilascia  l'autorizzazione  sulla  base  di  un rapporto
redatto  dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo
stato  patrimoniale  e  sulle prospettive di riequilibrio economico e
finanziario  della  RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e
prestiti  richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le
informazioni  utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La
conversione  nel  capitale  della  RAI  dei crediti ceduti alla Cassa
depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio
dell'autorizzazione  da  parte del Ministro del tesoro e comunque non
oltre il 31 agosto 1995.
  3.  L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.