Art. 7.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  di  una  nuova disciplina del
servizio  pubblico  radiotelevisivo,  nel quadro di una ridefinizione
del  sistema  radiotelevisivo  e  dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio   di  amministrazione  della  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  composto  di  cinque membri,
nominati  con  determinazione  adottata  d'intesa  dai Presidenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, scelti tra
persone   di   riconosciuto  prestigio  professionale  e  di  notoria
indipendenza  di  comportamenti,  che  si siano distinti in attivita'
economiche,  scientifiche,  giuridiche,  della  cultura  umanistica o
della  comunicazione  sociale,  maturandovi  significative esperienze
manageriali.  Essi  durano  in  carica  per  non piu' di due esercizi
sociali.  La  carica  di  membro  del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento
nazionale,  ai  consigli  regionali,  provinciali  e  dei  comuni con
popolazione   superiore   a   ventimila   abitanti,  nonche'  con  la
titolarita'  di  rapporti  di  interesse  o  di  lavoro con imprese e
societa'   pubbliche   e   private  interessate  all'esercizio  della
radiodiffusione    sonora    e   televisiva   e   concorrenti   della
concessionaria ed altresi' con la titolarita' di cariche nei consigli
di  amministrazione  di  societa'  controllate  dalla concessionaria.
Successivamente  alla  conversione  dei  crediti  in  capitale,  alle
riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento
del  piano  triennale  di  ristrutturazione  aziendale  e per l'esame
dell'andamento  economico  e  finanziario della gestione partecipa il
direttore  generale  della Cassa depositi e prestiti che informa, con
apposita  relazione,  i  Presidenti  delle Camere e il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri.  Il  consiglio  di  amministrazione  della
societa'  concessionaria  procede,  altresi',  a verifiche bimestrali
sulla  attuazione  del  piano  editoriale  e  ne informa con apposita
relazione  la  Commissione  bicamerale,  le  Commissioni parlamentari
competenti  e  il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La
Commissione  bicamerale  puo'  formulare, con delibera assunta con la
maggioranza  assoluta  dei componenti, motivate proposte al consiglio
di  amministrazione  in  ordine  al  rispetto  delle  linee  e  degli
obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonche' all'adeguamento del
piano  stesso  da  parte  delle  reti e testate nel corso del periodo
temporale di validita' del piano.".
  2.  Il  comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206,
e' abrogato.