Art. 10.
            Editoria speciale periodica per i non vedenti

  1.  A  decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per
non  vedenti,  prodotta  con caratteri tipografici normali, su nastro
magnetico  e  in  braille,  e'  riservato un contributo annuo di lire
1.000  milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995
ripartito  con  i  criteri  e  le  modalita'  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere
si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato
di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.