Art. 11.
                Commissione nazionale per la parita'
e pari opportunita' tra uomo e donna

  1.  Le  somme  destinate  alla  realizzazione delle finalita' della
Commissione  per  la  parita'  e  per le pari opportunita' tra uomo e
donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni
caso  nell'ambito  degli  ordinari stanziamenti di bilancio, potranno
essere   utilizzate   anche   per  riconoscere  ai  componenti  della
Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa
ed  ai  segretari, gettoni di presenza per l'attivita' svolta in seno
al  Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
nonche' per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.
  2.  All'articolo  3,  comma  1, della legge 22 giugno 1990, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
  "  1.  La  Commissione  dura  in  carica tre anni ed e' composta da
trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto:";
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "   c)   quattro,   prescelte  nell'ambito  delle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentantive  sul piano
nazionale;".