Art. 11. Commissione nazionale per la parita' e pari opportunita' tra uomo e donna 1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attivita' svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza. 2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: " 1. La Commissione dura in carica tre anni ed e' composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:"; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive sul piano nazionale;".