Art. 12.
               Proroga di termini di entrata in vigore

  1.  L'articolo  73  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  gia'
sostituito  dall'articolo  8,  comma  1,  del decreto-legge 28 agosto
1995,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  73  (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al
31  delle  disposizioni  sulla  legge  in generale premesse al codice
civile,  nonche'  gli  articoli  2505  e 2509 del codice civile e gli
articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile;
gli  articoli  dal  796  all'805  del codice di procedura civile sono
abrogati a far data dal 1 ottobre 1996.".
  2.  L'articolo  74  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  gia'
sostituito  dall'articolo  8,  comma  2,  del decreto-legge 28 agosto
1995,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  74  (Entrata  in  vigore).  -  1. La presente legge entra in
vigore  il  1  settembre  1995;  gli articoli dal 64 al 71 entrano in
vigore il 1 ottobre 1996.".