Art. 12. Proroga di termini di entrata in vigore 1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, gia' sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' sostituito dal seguente: "Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 ottobre 1996.". 2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, gia' sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 ottobre 1996.".