Art. 4.
                       Previdenza e assistenza

  1.  Al  comma  26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo
di  comunicazione  di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991,
n.  136,  deve  essere  adempiuto  entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. I contributi dovuti per il
periodo  successivo  al  provvedimento di cancellazione devono essere
versati  in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente,
al  30  aprile,  al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini
sopraindicati  non  si applicano, per i contributi e le comunicazioni
relative  al  predetto  periodo,  le sanzioni, le maggiorazioni e gli
interessi  di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile
1991, n. 136".
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge
19  novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge
14  gennaio  1994,  n. 21, e' differito al 31 luglio 1994. I soggetti
che   non  abbiano  ancora  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
posizione  contributiva  nei  confronti  degli  enti previdenziali ed
assicurativi  possono provvedervi, secondo le modalita' fissate dagli
enti  impositori,  in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la
prima  entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994
e la terza entro il 30 novembre 1994.
  3.  Per  la  regolarizzazione  del  condono dei contributi agricoli
unificati,  i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del
30  novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al
31  gennaio  1995,  al  28  febbraio  1995  ed  al  31  marzo 1995. I
procedimenti   esecutivi   riguardanti  il  recupero  dei  contributi
agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.
  4.  Sono  differiti  al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994
previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come  sostituito  dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.