Art. 6. Interventi in materia sanitaria 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993"; b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995"; c) al comma 3, le parole: "1 ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1995". 2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994"; b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994". 3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data e' prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 4. Le regioni che abbiano gia' emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unita' sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unita' sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: "variazioni ed assestamento", le seguenti: "ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile". 6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994". 7. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 giugno 1996. 8. Il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' differito fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 1996. 9. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unita', al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attivita' suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 10. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". 11. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' differito al 30 giugno 1996. 12. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;". 13. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 e dal 30 aprile 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436. 14. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e' sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.