Art. 6.
                   Interventi in materia sanitaria

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1993";
    b)  al  comma  2,  le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 1995";
    c)  al comma 3, le parole: "1 ottobre 1994" sono sostituite dalle
seguenti: "1 ottobre 1995".
  2.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
530, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  le  parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
    b)  al  comma  2,  le  parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
  3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle
leggi  regionali  attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla
stessa data e' prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori
delle  unita' sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla
proroga degli organi amministrativi e di controllo.
  4.  Le  regioni  che  abbiano  gia'  emanato  la  disciplina, anche
parziale,  di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  come  sostituito dall'articolo 4, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, o
nell'ambito  delle  quali  si  verifichino  vacanze  nell'incarico di
amministratore  straordinario  presso  le  unita'  sanitarie  locali,
possono   procedere   alla  nomina  di  commissari  straordinari  che
subentrano  nella  gestione  delle unita' sanitarie locali, sino alla
nomina  del  direttore  generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  5.  All'articolo  3,  comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i),
del  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo
le  parole: "variazioni ed assestamento", le seguenti: "ed informa il
controllo  sugli  atti  ai  principi contenuti nell'articolo 2403 del
codice civile".
  6.  All'articolo  13,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  538,  dopo  le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le
seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994".
  7.  I  termini  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 giugno 1996.
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del decreto
legislativo  30 giugno 1993, n. 270, e' differito fino all'entrata in
vigore  delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5,
del  predetto decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno
1996.
  9.  La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  non  si  applica,  limitatamente al numero
massimo  di  venti  unita',  al personale a contratto il cui utilizzo
gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza   sanitaria   e   medico-legale  al  personale  navigante,
marittimo  e  dell'aviazione  civile,  assistito  dal Ministero della
sanita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
luglio  1980,  n.  620.  Lo  svolgimento  dell'attivita' suddetta non
costituisce,  in  nessun  caso,  titolo  per  l'assunzione  nei ruoli
dell'Amministrazione.
  10.  L'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, n. 268, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in
vigore  il  centottantesimo  giorno  successivo  a  quello  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
  11.  Ai  fini  della  revisione  delle  acque  minerali, il termine
previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, e' differito al 30 giugno 1996.
  12. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da
centri  di  raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente
vigente,  fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo di
recepimento  della  direttiva  92/46/CEE  del Consiglio del 16 giugno
1992,  che  stabilisce  le  norme  sanitarie  per  la produzione e la
commercializzazione  di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte;".
  13.  L'applicazione  delle  disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del  decreto  del  Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
decorre,  rispettivamente,  dal  30 giugno 1996 e dal 30 aprile 1996,
tranne  che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato
decreto   del   Ministro   della  sanita'  n.  217,  come  sostituito
dall'articolo  2  del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n.
436.
  14.   Il  termine  del  30  aprile  1964  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e' sostituito dal
termine  del  31  dicembre  1975.  La domanda di cui al secondo comma
dell'articolo  31  della  citata  legge  n.  118 del 1972 deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.