Art. 8. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari 1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994. 2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo". 4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attivita' di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalita' umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". 5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.