Art. 8.
        Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari

  1.  Per  la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia
di  ingresso  e  soggiorno  in  Italia  di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  11,  comma 4, del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di
lire  30  miliardi.  Al  relativo onere si provvede mediante utilizzo
delle   disponibilita'  di  cui  al  capitolo  1222  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per l'anno
1994.
  2.  Per  l'anno  1994  i  cittadini  extracomunitari,  regolarmente
residenti  in  Italia  ed  iscritti nelle liste di collocamento, sono
equiparati  ai  cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste
di  collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata
in  Italia  dal  Servizio  sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo  di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  luglio  1992,  n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis.   Per  la  prosecuzione  nell'anno  1994  degli  interventi
straordinari  di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno
1993 possono esserlo nell'anno successivo".
  4.   L'articolo  4  del  decreto-legge  24  luglio  1992,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Ordini  di  accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli
interventi  connessi  con le attivita' indicate nel presente capo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di
cui  all'articolo  3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che
provvedono  alle  attivita'  di  rispettiva  competenza  a  mezzo dei
prefetti  o  di  altri  funzionari  preposti ad uffici della pubblica
amministrazione  con  ordini  di  accreditamento  anche  in deroga ai
limiti  di  somma  stabiliti  dalle norme sulla contabilita' generale
dello  Stato.  Beneficiari  degli  ordini  di  pagamento  emessi  dai
prefetti  o  dagli  altri  funzionari  potranno essere anche gli enti
locali,  la  Croce  rossa  italiana  ed  ogni  altra  istituzione  ed
organizzazione    operante   per   finalita'   umanitarie,   previsti
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
  2.  I  funzionari  di  cui  al  comma  1,  delegati dai Ministri ad
impegnare  ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri,
i  rendiconti  amministrativi  delle  somme  erogate  alle competenti
ragionerie  regionali  dello  Stato  unitamente ad una relazione. Gli
enti  locali,  la  Croce  rossa  italiana  e  le altre istituzioni ed
organizzazioni  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  presentare  i
rendiconti  semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una
relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
  5.   Le  somme  rese  disponibili  per  effetto  della  revoca  del
contributo  di  cui  all'articolo  11,  comma 5, del decreto-legge 30
dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1990,  n.  39,  sono  versate  dalle regioni interessate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
statale  per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
ad  apposito  capitolo dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.