Art. 9.
                Disposizioni in materia di mobilita'
             e di trattamento di integrazione salariale

  1.  Al  comma  4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223,  introdotto  dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data del 1 gennaio 1993".
  2.   I   periodi  massimi  di  fruizione  dei  trattamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
21  giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto   1993,   n.   293,  possono  essere  prorogati  di  un  anno,
limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste
alla  data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro
il   limite   di  1.500  unita',  fermo  restando,  relativamente  ai
lavoratori  che  percepiscono  l'indennita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   9  agosto  1993,  n.  293,  e  per  la  durata  della
corresponsione   della   medesima,   l'obbligo   del  versamento  del
contributo  addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma
1,   del   decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.