IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili dei soggetti non iscritti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili 1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice cosi' composta: a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello; b) un dottore commercialista, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti; c) un ragioniere perito commerciale, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia' iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 3. Con la stessa procedura indicata dal comma 2 vengono nominati i componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello. 5. Si applica l'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 6. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificati di nascita e residenza; b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; c) attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2; d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 8. 7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.