IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili dei
soggetti   non   iscritti  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Indizione della prima sessione di esami
        per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
  1.  E'  indetta  la  prima  sessione  di esami per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
  2.  Con  decreto  del Ministro di grazia e giustizia e' costituita,
presso  ciascuna  corte d'appello, una commissione esaminatrice cosi'
composta:
    a)  un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e
avente  qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal
presidente della corte d'appello;
    b)  un  dottore  commercialista,  presidente  di uno dei consigli
dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della
corte  d'appello,  scelto  nell'ambito  di  una  terna  proposta  dal
consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
    c)  un  ragioniere  perito  commerciale,  presidente  di  uno dei
consigli  dell'ordine  dei ragionieri e periti commerciali ricompreso
nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna
    proposta   dal   consiglio  nazionale  dei  ragionieri  e  periti
    commerciali;
d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia'
iscritti  nel  registro  dei  revisori  ufficiali  dei  conti, scelti
ciascuno  nell'ambito  di  una  terna  proposta, rispettivamente, dal
consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  dal  consiglio
nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
  3.  Con la stessa procedura indicata dal comma 2 vengono nominati i
componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
  4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
designato  dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non
inferiore al settimo livello.
  5.  Si  applica l'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
  6. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel
termine  di  giorni  sessanta  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  domanda alla corte d'appello nel cui distretto il
candidato  ha  la  residenza.  Alla  domanda devono essere allegati i
seguenti documenti:
    a) certificati di nascita e residenza;
    b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2,
comma  1,  lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei
ragionieri e periti commerciali;
    c)  attestazione  del  compiuto  tirocinio triennale ai sensi dei
commi 1, lettera b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
    d)   ricevuta   dell'avvenuto   pagamento   della  somma  di  cui
all'articolo 8.
  7.  La  commissione  accerta  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2  e  forma  l'elenco  dei candidati ammessi all'esame.
L'elenco  deve  essere  affisso  nella sede della corte d'appello non
oltre  il  trentesimo  giorno antecedente quello fissato per l'inizio
delle prove d'esame.