Art. 2.
               Ammissione alla prima sessione di esami
        per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
  1.  Per  l'ammissione  alla  prima  sessione di esami, fermo quanto
previsto  dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e' necessario:
    a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche
un  diploma  di laurea o un diploma universitario o un diploma di una
scuola  diretta  a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo
di  studio  della  durata  minima di tre anni, ovvero essere iscritti
nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
    b)  avere  svolto  un  tirocinio triennale presso una societa' di
revisione,  ovvero  presso  un  professionista iscritto nell'albo dei
dottori  commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero
essere  stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o
di un organo di controllo contabile di enti. L'attivita' di tirocinio
e  quella  di  componente  di  collegio  sindacale,  o  di organo che
eserciti  controllo  contabile  su  enti, sono cumulabili ai fini del
triennio.
  2. Per la valutazione e l'attestazione del tirocinio, l'interessato
redige  una  relazione  sull'attivita'  effettuata,  che  deve essere
certificata  dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui
il tirocinio e' stato svolto.
 3.  Il  periodo  di  tirocinio  di  cui al comma 1, lettera b), deve
essere  completato  almeno  trenta giorni prima del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
  4.  I  funzionari  dello  Stato  e  degli enti pubblici svolgono il
tirocinio  presso  un altro funzionario pubblico che sia abitualmente
addetto alla revisione contabile.