Art. 2. Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili 1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' necessario: a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali; b) avere svolto un tirocinio triennale presso una societa' di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attivita' di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulabili ai fini del triennio. 2. Per la valutazione e l'attestazione del tirocinio, l'interessato redige una relazione sull'attivita' effettuata, che deve essere certificata dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio e' stato svolto. 3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera b), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame. 4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile.