Art. 5. Rinnovo nelle cariche 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purche' il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1. 2. Gli interessati debbono presentare, entro i trenta giorni successivi alla chiusura della sessione di esami, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche di cui al comma 1.