Art. 5.
                        Rinnovo nelle cariche
  1.  Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
fanno  parte  di  collegi  sindacali  o  di altri organi di controllo
contabile  di  enti,  possono  essere  rinnovati  nella carica per un
successivo  triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori
contabili,  purche'  il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di
cui all'articolo 1.
  2.  Gli  interessati  debbono  presentare,  entro  i  trenta giorni
successivi  alla  chiusura  della  sessione  di esami, certificazione
rilasciata  dal  presidente  della  commissione attestante l'avvenuto
superamento  dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza
dalle cariche di cui al comma 1.