Art. 6.
          Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro
  1.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.   L'esonero   dall'esame   puo'  riguardare  anche  singole
materie.".