Art. 8.
                       Contributo obbligatorio
  1.  Per  garantire  il  fabbisogno  finanziario  relativo  ad  ogni
attivita'  preordinata  a  consentire  l'iscrizione  nel registro dei
revisori  contabili,  nonche'  alla  sua tenuta ed alla vigilanza sui
revisori  iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1996 e'
dovuto  da  ogni  iscritto  nel  registro il contributo annuo di lire
cinquantamila  da  pagarsi  entro il 31 gennaio di ogni anno mediante
versamento  sul  conto  corrente  postale  intestato  alla competente
sezione   di   tesoreria  provinciale  dello  Stato  con  imputazione
all'apposito  capitolo  3525  nell'entrata  del bilancio dello Stato,
capo  XI.  La  quietanza  originale rilasciata dalla tesoreria che ha
ricevuto  il  pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e
giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.
  2.  Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato entro il 31
luglio 1996.
  3.  L'ammontare  del contributo puo' essere aggiornato, con decreto
del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, nella misura necessaria alla
copertura delle spese relative alle attivita' di cui al comma 1.
  4.  Nel  caso  di  omesso  pagamento  del  contributo  il direttore
generale  della direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni  del  Ministero  di  grazia  e giustizia decorsi tre mesi
dalla  scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal
registro  dei  revisori contabili, previo esperimento della procedura
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  5.   In   caso   di   perdurante   omesso  versamento  dell'obbligo
contributivo,  decorsi  sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4,
e'  disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con
decreto  del  Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme
di  cui  all'articolo  7,  comma  3, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
  6.  Non  sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla
data  di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte
a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.
  7. E' abrogato l'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n.
228, ed il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.