Art. 8. Contributo obbligatorio 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita' preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio. 2. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato entro il 31 luglio 1996. 3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attivita' di cui al comma 1. 4. Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, e' disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. 6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili. 7. E' abrogato l'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, ed il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.