Art. 5. Aree protette 1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996. 2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' differito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.