Art. 6. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno 1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario. 2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.