Art. 7. Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato 1. Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonche' in conto competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo. 2. Le disponibilita' dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo. 3. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza, per il 1994, sul capitolo 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.