Art. 7.
           Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  disponibilita'  in  conto competenza e in conto residui dei
capitoli  7851  e  7853,  e  in conto residui del capitolo 8205 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze nonche' in conto
competenza  dei  capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.
  2.  Le  disponibilita'  dei  capitoli  191  e  193  dello  stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non
impegnate  entro  il  31  dicembre  1995  possono  essere  utilizzate
nell'anno successivo.
  3.  Le somme iscritte in bilancio in conto competenza, per il 1994,
sul   capitolo   7730   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1995, possono
esserlo nell'anno successivo.