Art. 9. Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano gia' stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.