Art. 13.
                       Disciplina transitoria

  1.  Ai  fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il
periodo d'imposta in corso al 1 aprile 1997 non si tiene conto, nella
misura  del  60  per  cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed
altri  frutti  dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo
d'imposta  precedente.  Per  la  determinazione  degli  acconti IRPEG
dovuti  per  i  successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle
predette  ritenute,  nella  misura  del  70  per cento dell'ammontare
scomputato per il periodo d'imposta precedente.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano anche ai fini della
determinazione  degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
  3.  Agli  interessi,  premi  ed  altri  frutti delle obbligazioni e
titoli  similari,  emessi  fino  al  31  dicembre 1988, soggetti alla
ritenuta  alla fonte di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, in misura
diversa  dal 12,50 per cento, si applica l'imposta sostitutiva di cui
all'art.  2  con  la  medesima  aliquota  prevista  per  la  predetta
ritenuta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 aprile 1996

   Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
      funzioni    del   Presidente   della   Repubblica,   ai   sensi
   dell'articolo 86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI

                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 
          Nota all'art. 13:
              a) Vedi nota a) all'art. 1.