Art. 6.
             Regime fiscale per i soggetti non residenti

  1.  Non  sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti  delle  obbligazioni  e  titoli  similari  di  cui  all'art. 1
percepiti  da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni  per  evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate
dalla  Repubblica  italiana,  sempreche'  tali convenzioni consentano
all'Amministrazione   finanziaria   di   acquisire   le  informazioni
necessarie  ad  accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli
aventi  diritto.  Ai  fini  della  sussistenza  del  requisito  della
residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni.
  2.  L'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 2 si applica comunque,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, nei confronti di:
   a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;
    b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  individuati  dai  decreti  del Ministro delle finanze di cui ai
medesimo comma 7-bis.
 
          Nota all'art. 6:
              a)  Si  trascrive,  di  seguito, il testo dell'art. 76,
          comma 7-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "7-bis. Non
          sono ammesse in deduzione le spese e gli  altri  componenti
          negativi  derivanti  da  operazioni  intercorse tra imprese
          residenti e societa' domiciliate  fiscalmente  in  Stati  o
          territori non appartenenti alla Comunita' economica europea
          aventi   un   regime   fiscale   privilegiato,   le   quali
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del  codice
          civile.  Si  considera privilegiato il regime fiscale dello
          Stato o del territorio estero che esclude  da  imposte  sul
          reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette
          societa'  ad  imposizione in misura inferiore alla meta' di
          quella complessivamente applicata  in  Italia  sui  redditi
          della  stessa  natura.    Con  decreti  del  Ministro delle
          finanze, sono indicati  gli  Stati  o  i  territori  esteri
          aventi un regime fiscale privilegiato".