Art. 7.
     Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva
                   nei confronti dei non residenti

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non
residenti    ivi   indicati   devono   depositare,   direttamente   o
indirettamente,   i  titoli  presso  una  banca  o  una  societa'  di
intermediazione    mobiliare    residente,    ovvero    una   stabile
organizzazione  in  Italia di banche o di societa' di intermediazione
mobiliare  non  residenti,  che  intrattiene  rapporti diretti in via
telematica  con  il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento delle
entrate.
  2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare cui al comma
1 deve acquisire:
    a)  un'attestazione  dell'autorita'  fiscale competente del Paese
ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza,
dalla  quale  risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art.
6.  L'attestazione  deve  essere  redatta  in  conformita' al modello
previsto  dal  decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti
fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
    b)  i  dati  identificativi  del soggetto non residente effettivo
beneficiario  dei  proventi  dei titoli depositati, nonche' il codice
identificativo  del titolo e gli elementi necessari a determinare gli
interessi,   premi   ed   altri   frutti,  non  soggetti  ad  imposta
sostitutiva, di sua pertinenza.
  3.  Le  informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere
acquisiti  anche  per il tramite di intermediari che intervengono nel
deposito  dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare residente.
  4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a)
del  comma  2  da  parte  dei  soggetti  depositari di cui al comma 1
determina   l'applicazione   dell'imposta  sostitutiva  sui  proventi
spettanti  ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che
precedono,   la  predetta  attestazione  non  deve  essere  acquisita
relativamente  agli  enti  internazionali  che  godono dell'esenzione
delle   imposte   in  Italia  per  effetto  di  leggi  e  di  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
  5.  Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite
le  informazioni  di  cui  alla  lettera b) del comma 2 o siano state
acquisite  informazioni  inesatte  o  non  complete,  la  banca  o la
societa'  di  intermediazione  mobiliare provvede al versamento della
corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per
ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui
il  versamento  avrebbe  dovuto  essere effettuato. Il versamento non
puo'  in  ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle
comunicazioni  di  cui  all'art.  8,  comma 2, relative al periodo al
quale i proventi si riferiscono.