Art. 2.
                           Organizzazione
  1. Il direttore della Direzione generale degli  affari  generali  e
del  personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
provvede, con succcessivi atti, alla organizzazione  della  struttura
di  cui  all'art.  1,  nonche'  alla prima assegnazione delle risorse
necessarie.