Art. 3.
  1.    In   relazione   agli   impegni   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo   1,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'
autorizzata,  fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei
posti  disponibili  nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di  Stato,  nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31
dicembre    1995,    utilizzando    la   graduatoria   degli   idonei
dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta
unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3
luglio 1990.
  2.  Per  assicurare  la  continuita' del reclutamento degli allievi
agenti  della  Polizia  di  Stato,  l'Amministrazione  della pubblica
sicurezza  e'  altresi'  autorizzata a provvedere con le procedure di
cui  all'articolo  2,  commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n.
150, fatte salve le riserve previste
  dalle  disposizioni  vigenti.  Gli  arruolamenti sono banditi per i
posti   da   coprire   mediante  pubblici  concorsi  che  si  rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di  pubblicazione  di  ciascun  bando.  La  graduatoria dei candidati
risultati  idonei  puo'  essere utilizzata, ai fini del reclutamento,
fino   all'approvazione   della  graduatoria  relativa  ai  candidati
dell'arruolamento  successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai
fini  di  cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le
disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto
1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia
di  Stato,  e'  fissato  al  31  dicembre  1997;  i cicli di corso di
aggiornamento  professionale  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, del
medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite
in   attuazione   del  predetto  decreto-legge,  tenuto  conto  delle
disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.
  4.  Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   18   maggio   1995,  n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31
dicembre  1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo
1  e  limitatamente  alle vacanze determinatesi fino alla stessa data
del  31  dicembre  1997,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato a
provvedere,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  funzionamento degli
uffici   dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza,  mediante
pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni  vigenti,  anche con le modalita' indicate dall'articolo
103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.