Art. 2. Definizione 1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. 2. Il servizio, di cui al comma precedente, e' finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.