Art. 2.
                             Definizione
  1. Per vigilanza antincendio si intende  il  servizio  di  presidio
fisico da espletarsi nelle attivita' in cui fattori comportamentali o
sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da
determinare  condizioni  di  rischio  non preventivabili e quindi non
affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
  2. Il servizio, di cui  al  comma  precedente,  e'  finalizzato  al
completamento  delle misure di sicurezza, peculiari dell'attivita' di
prevenzione  incendi,  a  prevenire  situazioni  di  rischio   e   ad
assicurare  l'immediato  intervento  con  persone e mezzi tecnici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si  verifichi  l'evento
dannoso.