Art. 3. Campo di applicazione 1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attivita' di pubblico spettacolo e trattenimento cosi' come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16. 2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilita' di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
Note all'art. 3: - La legge 26 luglio 1965, n. 966, disciplina l'effettuazione dei servizi a pagamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'art. 2 di tale testo normativo, in particolare, dispone che enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635; c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili. Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo art. 6. In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, puo' essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo. - L'art. 3, lettera b), consente l'effettuazione di servizi a pagamento da parte del Corpo dei vigili del fuoco su espressa richiesta di enti e di privati e compatibilmente con la disponibilita' di uomini e mezzi, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.