Art. 3.
                        Campo di applicazione
  1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza  in
ambito  portuale  ed  aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi
che, a termini dell'art. 2  della  legge  26  luglio  1965,  n.  966,
debbono  essere  obbligatoriamente  richiesti da enti e privati, sono
resi nei locali in cui si svolgono attivita' di pubblico spettacolo e
trattenimento  cosi'  come  individuati  al  successivo  art.   4   e
tipologicamente  definiti  e classificati agli articoli 16 e 17 della
circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.
  2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26  luglio  1965,
n.  966,  i  servizi,  da parte del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono essere  resi  a  richiesta  di  enti  e  di
privati,  compatibilmente con la disponibilita' di uomini e mezzi del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  anche  presso  stabilimenti,
laboratori, depositi, magazzini e simili.
 
          Note all'art. 3:
             -   La   legge   26  luglio  1965,  n.  966,  disciplina
          l'effettuazione dei servizi a pagamento da parte del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  L'art. 2 di tale testo
          normativo, in particolare, dispone che enti  ed  i  privati
          sono tenuti a richiedere:
               a)  le  visite  ed  i  controlli  di prevenzione degli
          incendi ai locali adibiti ai  depositi  ed  alle  industrie
          determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo
          art.  4,  nonche'  l'esame dei progetti di nuovi impianti o
          costruzioni o  di  modifiche  di  quelli  esistenti,  delle
          aziende  e  lavorazioni  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.
          547,  ed  alle  tabelle  A  e  B  annesse  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.  689.  Dette
          visite   e   controlli   devono   comprendere   anche   gli
          accertamenti  di  competenza  previsti  dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla
          prevenzione degli infortuni sul lavoro;
               b)  i  servizi  di  vigilanza  a  locali  di  pubblico
          spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti ed in conformita'
          delle prescrizioni stabilite dalle  commissioni  permanenti
          provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di
          pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
               c) la preparazione  tecnica  e  l'addestramento  delle
          squadre  antincendi,  costituite, a norma dell'art. 2 della
          legge  13  maggio  1961,  n.   469,   presso   stabilimenti
          industriali, depositi e simili.
             Per  ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i
          privati devono presentare domanda  al  comando  provinciale
          dei  vigili  del  fuoco  competente  per territorio, con le
          modalita' stabilite dal successivo art. 6.
             In caso di inosservanza, oltre alle  eventuali  sanzioni
          penali  previste  dalle  vigenti  disposizioni, puo' essere
          disposta dal  prefetto  la  sospensione  della  licenza  di
          esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.
             -  L'art.  3,  lettera  b),  consente l'effettuazione di
          servizi a pagamento da parte del Corpo dei vigili del fuoco
          su  espressa   richiesta   di   enti   e   di   privati   e
          compatibilmente  con  la  disponibilita' di uomini e mezzi,
          anche presso stabilimenti, laboratori, depositi,  magazzini
          e simili.