Art. 6. Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza. 2. Allorche' si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvedera' all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarieta' della prestazione.
Nota all'art. 6: - Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. L'art. 65 di tale testo normativo recita quanto segue: "1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dall'amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni. 2. Il fondo viene utilizzato: a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza; b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo; c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale; d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; e) per sviluppare l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione. 3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. 4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".