Art. 6.
            Competenze degli organi centrali e periferici
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Gli organi centrali del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
curano  l'indirizzo  generale  del servizio di vigilanza ed i comandi
provinciali dei vigili del fuoco provvedono  alla  organizzazione  di
tale servizio nel territorio di competenza.
  2.  Allorche'  si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito
di quanto previsto dall'art. 65  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   4   agosto  1990,  n.  335,  il  comandante  provinciale
provvedera'   all'assegnazione   dell'incarico    privilegiando    la
volontarieta' della prestazione.
 
          Nota all'art. 6:
             -   Il   D.P.R.  4  agosto  1990,  n.  335,  approva  il
          regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del  10  febbraio  1990
          concernente il personale del comparto delle aziende e delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art.  5  del  D.P.R. 5 marzo 1986, n.  68. L'art. 65 di
          tale testo normativo recita quanto segue:
             "1. E' istituito un fondo alimentato  dalla  quota  pari
          allo   0,65%   della   retribuzione  complessiva  dell'anno
          precedente, nonche' da una quota  parte  pari  al  60%  dei
          proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza
          forniti  dall'amministrazione  con  prestazioni fuori degli
          orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.
             2. Il fondo viene utilizzato:
               a) per compensare i dipendenti  che  partecipano  alla
          realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;
               b)  per l'incentivazione degli addetti alla formazione
          e all'aggiornamento del personale del Corpo;
               c) per incentivare la partecipazione del personale  ai
          corsi di aggiornamento professionale;
               d)   per  compensare  la  partecipazione  a  turni  di
          reperibilita';
               e) per sviluppare l'attivita'  di  studio,  ricerca  e
          sperimentazione.
             3.  Le  modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo
          per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di
          contrattazione decentrata nazionale.
             4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni
          di reperibilita' di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
          definiti  in sede di contrattazione decentrata nazionale ed
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro del tesoro".