Art. 7.
                Modalita' di svolgimento del servizio
  1. Prima  dell'inizio  dello  spettacolo  i  vigili  del  fuoco  di
servizio  ispezionano  il  locale  e  controllano  l'efficenza  degli
impianti e mezzi di protezione antincendio, nonche' la  funzionalita'
delle  vie  di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle
prescrizioni regolamentari e a  quelle  di  esercizio  imposte  dalla
commissione   provinciale  di  vigilanza,  che  non  fosse  possibile
eliminare prima dell'inizio dello  spettacolo,  il  responsabile  del
servizio  di  vigilanza  le  porta  a  conoscenza  dell'autorita'  di
pubblica  sicurezza  per  l'eventuale  adozione   dei   provvedimenti
previsti  dall'art.  82  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.
Analoga informazione e' fornita al comando provinciale dei vigili del
fuoco.
  2.  Durante  lo  svolgimento  dello  spettacolo, i vigili del fuoco
incaricati  del  servizio  faranno  osservare  le   prescrizioni   di
esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
  3.  Al  termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del
servizio sostano nel luogo dell'attivita'  per  il  tempo  necessario
allo  sfollamento  del  pubblico,  ispezionando quindi il locale e le
aree di pertinenza al fine di accertare  che  non  siano  intervenute
alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
  Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un
rapporto  relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore;
tale rapporto e' acquisito agli  atti  del  comando  provinciale  dei
vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art.  82  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita
          quanto segue: "Nel caso di tumulto  o  di  disordini  o  di
          pericolo per l'incolumita' pubblica o di offese alla morale
          o  al  buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica
          sicurezza ordinano la sospensione  o  la  cessazione  dello
          spettacolo  e, se occorre, lo sgombero del locale.  Qualora
          il disordine avvenga per colpa di chi  da'  o  fa  dare  lo
          spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che
          sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso".