Art. 7. Modalita' di svolgimento del servizio 1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficenza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonche' la funzionalita' delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione e' fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco. 2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. 3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e' acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
Nota all'art. 7: - L'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita quanto segue: "Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso".