Art. 8.
                    Adempimenti di enti e privati
 1. I gestori di locali di pubblico spettacolo  e  trattenimento,  ai
quali  la  commissione  provinciale  di vigilanza abbia prescritto il
servizio di vigilanza antincendi da parte  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco  a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 26  luglio  1965,  n.  966,  sono  tenuti  a  richiedere  detto
servizio,   presentando   domanda  nonche'  attestato  del  pagamento
effettuato presso la tesoreria provinciale dello  Stato,  al  comando
provinciale  vigili  del  fuoco  competente  per  territorio,  con le
modalita' previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno  cinque
giorni  prima  dell'inizio  dello  spettacolo o del trattenimento; in
mancanza di tale adempimento il servizio non puo' essere svolto e  la
circostanza e' segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco
alle  autorita'  competenti  per  l'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
  2. Il gestore del locale di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento
deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio,
nonche'   le   eventuali  prescrizioni  impartite  dalla  commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  Egli  e'
tenuto,  in  particolare,  a  mettere a disposizione del personale di
vigilanza,  oltre  al  verbale  contenente  le   prescrizioni   della
commissione  provinciale,  la  planimetria generale dell'attivita' in
cui sia riportato l'ubicazione di:
    a) mezzi antincendio fissi e mobili;
    b)  sistemi  di  vie  di  esodo,  come  corridoi,  scale,  uscite
all'esterno;
    c) luci di sicurezza;
    d) quadro elettrico generale;
    e)   locali   di   pertinenza,  con  indicazione  della  relativa
destinazione d'uso;
  3. Il gestore comunica  il  nominativo  della  persona  incaricata,
dalla  direzione  del  locale,  della  manutenzione  e gestione degli
impianti provvedendo affinche' non vengano alterate le condizioni  di
sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
    a) sgombere ed agibili le vie di esodo;
    b)  efficienti  i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la
manutenzione necessaria;
    c)  efficienti  l'impianto  elettrico  principale  e  quello   di
sicurezza   con  le  modalita'  e  la  periodicita'  stabilita  dalle
specifiche normative;
    d) efficienti  i  dispositivi  di  sicurezza  degli  impianti  di
ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
  4.  Il  gestore  cura che tutto il personale in servizio nel locale
sia informato sui rischi  ragionevolmente  prevedibili,  al  fine  di
portare  ausilio  nei  casi  di  emergenza  disponendo,  altresi', la
collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano  di  planimetrie
schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.