Art. 9.
                     Abrogazioni di disposizioni
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui  agli  articoli  186,  188,
189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio
1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 febbraio 1996
                                                 Il Ministro: CORONAS
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
 Registro n. 1 Interno, foglio n. 236
 
          Nota all'art. 9:
             - La circolare 15 febbraio 1951,  n.  16  del  Ministero
          dell'interno  reca: "Norme di sicurezza per la costruzione,
          l'esercizio e la  vigilanza  dei  teatri,  cinematografi  e
          altri   locali   di  pubblico  spettacolo  in  genere".  Si
          trascrive il testo degli articoli 186, 188, 189, 192 e  193
          della circolare medesima abrogati dal suesteso decreto.
             "Art.  186 (Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco).
          - Il servizio di vigilanza e' disimpegnato  dal  Corpo  dei
          vigili del fuoco.
             La spesa relativa e' a carico dell'esercente.
             Nei  locali  nei  quali  non  sia  stato  prescritto  il
          servizio  dei  vigili  del  fuoco,  dovra'  provvedersi   a
          mantenere,   durante   lo  spettacolo,  personale  ritenuto
          sufficiente ed idoneo dal Comando dei vigili del fuoco  per
          un primo intervento in caso di incendio".
            "Art.  188  (Obbligatorieta'  del servizio dei vigili del
          fuoco).  -  Nei  teatri,  circhi,  teatri  di  varieta'   e
          cinema-teatri, di qualunque capienza, e' obbligatorio nelle
          ore  di  spettacolo,  il servizio permanente dei vigili del
          fuoco".
             "Art. 189 (Corpo di guardia). - In ogni locale  dove  e'
          prescritto  il  servizio  permanente  dei  vigili del fuoco
          durante gli spettacoli, deve  essere  adibito  a  corpo  di
          guardia   dei   vigili  stessi,  un  apposito  camerino  in
          vicinanza  della  scena,  facilmente  accessibile,  la  cui
          scelta  deve  essere  approvata  dal comando dei vigili del
          fuoco.  In  detto  locale  debbono  far   capo   tutte   le
          segnalazioni   ed   essere   disposti  i  manometri  e  gli
          apparecchi di controllo degli impianti relativi ai  servizi
          di difesa contro l'incendio".
             "Art.  192  (Ispezione  del  funzionario  di P.S.). - Il
          locale, prima dello spettacolo, potra'  essere  ispezionato
          in  ogni  sua  parte dal funzionario di P.S. di servizio al
          fine  di  verificare   che   siano   osservate   tutte   le
          prescrizioni regolamentari".
             "Art. 193 (Ispezioni all'inizio dello spettacolo). - Nei
          teatri,  circhi,  teatri e cinema-teatri prima dell'entrata
          del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario
          di P.S., i vigili del  fuoco  di  servizio  dovranno  avere
          ispezionato  accuratamente  tutti  gli impianti, servizi ed
          attrezzi  inerenti  alla  difesa  del  locale  contro   gli
          incendi,   nonche'   quelli  inerenti  alla  sicurezza  del
          pubblico (illuminazione  di  sicurezza,  porte  di  uscita,
          apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi
          del  loro  perfetto  funzionamento. Il personale del locale
          addetto alla custodia delle uscite, dovra' assicurarsi, dal
          canto suo, che  tutte  le  vie  d'uscita  per  il  pubblico
          (passaggi,  corridoi, porte) siano completamente sgombre ed
          efficienti".