Art. 9. Abrogazioni di disposizioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 1996 Il Ministro: CORONAS Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996 Registro n. 1 Interno, foglio n. 236
Nota all'art. 9: - La circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'interno reca: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere". Si trascrive il testo degli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare medesima abrogati dal suesteso decreto. "Art. 186 (Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco). - Il servizio di vigilanza e' disimpegnato dal Corpo dei vigili del fuoco. La spesa relativa e' a carico dell'esercente. Nei locali nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco, dovra' provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal Comando dei vigili del fuoco per un primo intervento in caso di incendio". "Art. 188 (Obbligatorieta' del servizio dei vigili del fuoco). - Nei teatri, circhi, teatri di varieta' e cinema-teatri, di qualunque capienza, e' obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio permanente dei vigili del fuoco". "Art. 189 (Corpo di guardia). - In ogni locale dove e' prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spettacoli, deve essere adibito a corpo di guardia dei vigili stessi, un apposito camerino in vicinanza della scena, facilmente accessibile, la cui scelta deve essere approvata dal comando dei vigili del fuoco. In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio". "Art. 192 (Ispezione del funzionario di P.S.). - Il locale, prima dello spettacolo, potra' essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di P.S. di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari". "Art. 193 (Ispezioni all'inizio dello spettacolo). - Nei teatri, circhi, teatri e cinema-teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione del funzionario di P.S., i vigili del fuoco di servizio dovranno avere ispezionato accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del locale contro gli incendi, nonche' quelli inerenti alla sicurezza del pubblico (illuminazione di sicurezza, porte di uscita, apparecchi di segnalazione, ecc.) allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento. Il personale del locale addetto alla custodia delle uscite, dovra' assicurarsi, dal canto suo, che tutte le vie d'uscita per il pubblico (passaggi, corridoi, porte) siano completamente sgombre ed efficienti".