IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.  507,  che   prevede   l'istituzione   dell'albo   nazionale   dei
concessionari  del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
comunali;
  Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, che demanda ad apposita commissione istituita con decreto del
Ministro delle finanze l'esame delle domande di iscrizione  nell'albo
sopra  citato, la revisione periodica della sussistenza dei requisiti
e la cancellazione dei soggetti iscritti;
  Visto l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, che prevede che con decreto del Ministro delle  finanze  sono
emanate  norme  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo  dei
concessionari,  al  funzionamento  della  commissione, alla durata in
carica  dei  suoi  componenti,  alla  disciplina  degli  accertamenti
previsti dall'art. 33, comma 5, dello stesso decreto n. 507 del 1993,
e alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  norme  per  disciplinare  la
formazione e la tenuta dell'albo sopra citato, il funzionamento della
commissione  e  la  durata  in  carica  dei  suoi   componenti,   gli
accertamenti  previsti dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo
15  novembre  1993,  n.  507,  e  per  stabilire  la   documentazione
necessaria per ottenere l'iscrizione;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995;
  Vista la comunicazione n. 3-1860/UCL, inviata il 22 marzo  1996  al
Presidente del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I richiedenti l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari
del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dei tributi comunali
riconosciuti idonei a seguito del provvedimento,  previsto  dall'art.
33,  comma  6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
iscritti in ordine cronologico in apposito elenco con attribuzione di
un numero di iscrizione,  con  annotato  a  fianco  la  categoria  di
appartenenza  secondo  le  disposizioni  dell'art.  33,  comma 2, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.   507.   Detto   elenco
costituisce  l'albo  nazionale  dei  concessionari  del  servizio  di
accertamento e riscossione del tributi comunali.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare le lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il   D.Lgs.   n.   507/1993   reca:   "Revisione   ed
          armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla pubblicita' e
          del diritto sulle pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi  urbani  a  norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
          1992,  n.  421,  concernente  il  riordino  della   finanza
          territoriale".  Si  trascrive il testo vigente dei relativi
          articoli 32 e 33:
             "Art. 32  (Albo  dei  concessionari).  -  1.  Presso  la
          Direzione  centrale  per la fiscalita' locale del Ministero
          delle   finanze   e'   istituito   l'albo   nazionale   dei
          concessionari  del  servizio  di accertamento e riscossione
          dei tributi comunali.
             2. Per l'esame  delle  domande  di  iscrizione,  per  la
          revisione  periodica  della sussistenza dei requisiti e per
          la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita,  con
          decreto   del   Ministro  delle  finanze,  una  commissione
          composta:
               a) dal direttore centrale per  la  fiscalita'  locale,
          con funzione di presidente;
               b)  da  un  dirigente  del  Ministero dell'interno, in
          servizio presso la Direzione generale  dell'Amministrazione
          civile;
               c)  da  un  dirigente  del  Ministero  delle  finanze,
          addetto al servizio dell'imposta sulla  pubblicita'  e  del
          diritto sulle pubbliche affissioni;
               d)   da   un   rappresentante  dei  comuni,  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
               e) da un rappresentante dei concessionari del servizio
          di accertamento e riscossione dei tributi locali;
               f) da un funzionario in servizio presso  la  Direzione
          centrale    per   la   fiscalita'   locale,   con   profilo
          professionale  appartenente   almeno   all'ottavo   livello
          funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza,
          da  altro  impiegato  di  pari  qualifica,  con funzione di
          segretario.
             3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono  emanate
          norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  in  ordine  alla formazione ed alla tenuta
          dell'albo  dei  concessionari,   al   funzionamento   della
          commissione,  alla  durata  in  carica dei suoi componenti,
          alla disciplina  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  5
          dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
          l'iscrizione".
             "Art.   33   (Iscrizione   nell'albo).  -  1.  Nell'albo
          nazionale dei concessionari del servizio di accertamento  e
          riscossione  dei  tributi  comunali possono essere iscritte
          persone fisiche e  societa'  di  capitale  aventi  capitale
          interamente versato.
             1-bis.   Le   societa'  di  capitale  sono  obbligate  a
          dichiarare l'identita' dei  titolari  di  quote  o  azioni;
          qualora  le  quote  o  le  azioni  siano possedute da altre
          societa'  di  capitale  e'  fatto  obbligo  di   dichiarare
          l'identita'   delle   persone   fisiche   cui   le   stesse
          appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente
          riferibili; tale obbligo non sussiste qualora  la  societa'
          che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia
          quotata   in   una   borsa   valori   dell'Unione   europea
          amministrata da un organismo indipendente,  cui  spetti  il
          compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle
          transazioni.
             2.    L'iscrizione    nell'albo    e'   subordinata   al
          riconoscimento, nei confronti della persona  fisica  e  dei
          legali  rappresentanti  della societa', di idonei requisiti
          morali e della mancanza delle cause di incompatibilita'  di
          cui  al  comma  1  dell'art.  29,  nonche'  della capacita'
          tecnica e  finanziaria  a  ben  condurre  la  gestione  dei
          tributi comunali.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da adottare
          ogni triennio, sono stabiliti i criteri  di  commisurazione
          della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo
          restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie
          in  relazione  all'entita'  delle  garanzie  fornite  o del
          capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore
          e' comunque indispensabile la capacita'  tecnica  acquisita
          attraverso  la  gestione, anche in tempi diversi, di almeno
          dieci comuni delle ultime due classi.
            4.  E'  fatto  divieto   di   contemporaneo   svolgimento
          dell'attivita'  di  concessionario e di commercializzazione
          di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle
          persone fisiche  con  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
          articoli  4,  20  e  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'.
             5. La Direzione centrale per la  fiscalita'  locale  del
          Ministero   delle   finanze  puo'  disporre  d'ufficio  gli
          accertamenti  che   ritenga   necessari   ai   fini   della
          iscrizione.
             6.  Le  determinazioni  in  ordine all'iscrizione o alla
          cancellazione dall'albo  sono  adottate  con  provvedimento
          motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro e di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993 si
          veda in nota alle premesse.