Art. 2.
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' inserito il seguente:
  "5-bis.   A   partire  dagli  adempimenti  concernenti  il  periodo
1995-1996,  nella  compensazione  di  cui  al comma 5 sono adottati i
seguenti   criteri,   che   si  applicano  anche  alla  compensazione
concernente   i   produttori  non  associati  ed  alla  compensazione
nazionale, nell'ordine:
    a)  in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
    b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
    c)  in  favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone
svantaggiate  di  cui  alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28
aprile 1975;
    d) in favore di tutti gli altri produttori".
  2.  Dopo  il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, e' inserito il seguente:
  "12-bis.  Al  fine  di  consentire,  ove dovuta, la restituzione ai
produttori  delle  somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua
la  compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di
ciascun  anno,  sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che
gli   acquirenti   sono  tenuti  a  trasmettere,  in  conformita'  al
regolamento  (CEE)  n.  536/1993  della Commissione del 9 marzo 1993,
entro il 15 maggio di ciascun anno".