Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21
aprile  1995,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996,
compreso   il   mantenimento   del   contributo   suppletivo  di  cui
all'articolo  4  della  legge  18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo
onere,  per  l'anno  1996,  si  provvede  a carico dello stanziamento
iscritto  al  capitolo  1529  dello stato di previsione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per il
medesimo anno.