Art. 3.
  1.  I  termini  stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   7   gennaio   1995,   n.   4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3,
comma  5,  del  decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 30
settembre 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati
fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  I
componenti  del  Consiglio  universitario  nazionale  e del Consiglio
nazionale  della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente
ne'  rieleggibili  ne'  designabili ove abbiano partecipato a piu' di
una consiliatura.