Art. 5.
  1.  In  attesa  di una generale disciplina dei parchi scientifici e
tecnologici,  al  fine  di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  i  parchi  scientifici  e  tecnologici indicati nella
deliberazione   del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  187  dell'11  agosto  1994,  e  costituiti in forma di
consorzio,   societa'   consortile   o   societa'   per  azioni,  con
partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono
essere  ammessi  a  fruire  dei  finanziamenti  per  i  progetti  ivi
previsti,  previa  presentazione dei progetti esecutivi, corredati da
una  proposta  di  capitolato  tecnico,  da  sottoporre al parere del
comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo 7 della legge 17
febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni, ai fini della
stipula  dei relativi contratti, secondo le modalita' e gli strumenti
previsti,  per  l'attuazione  degli interventi, dalla stessa legge 17
febbraio 1982, n. 46.