Art. 5. 1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, societa' consortile o societa' per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, secondo le modalita' e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 46.