Art. 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
il  secondo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "A decorrere dagli
eventi  calamitosi  verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal
computo  del  35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle
produzioni  assicurate,  relativamente  agli  eventi  determinati dal
decreto di cui all'articolo 9, comma 2.".
  2.  La  riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo
3,   comma  1,  della  legge  14  febbraio  1992,  n.  185,  disposta
dall'articolo  10,  comma  3,  del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
646,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22,  si  intende  riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
  3.  Per  i  danni  alle  produzioni  ammissibili  all'assicurazione
agevolata  secondo  le  norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n.
185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni
economiche  previsti  dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del
1992,  come  modificato  dal  presente  articolo, sono ridotti di una
quota  pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie,
singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze
di assicurazione delle produzioni medesime.
  4.  Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995,
il  termine  di  sessanta  giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1,
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano
la   proposta   di   declaratoria  della  eccezionalita'  dell'evento
calamitoso,  decorre  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  5.  Le  disposizioni  di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive  modificazioni,  possono essere recepite negli statuti dei
consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185
del   1992  con  le  modalita'  e  le  maggioranze  previste  per  le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria.