Art. 2. 1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attivita' lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, puo' conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento e' subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito e' ridotto ad un anno. 2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 e' effettuata, nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attivita' lavorativa.