Art. 2.
  1. L'iscritto alla gestione separata di  cui  all'art.  1,  qualora
cessa  l'attivita'  lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo
dell'iscrizione alla predetta gestione, puo' conseguire il  requisito
contributivo  per  il  diritto  a  pensione mediante il versamento di
contributi volontari alla gestione medesima. A  tal  fine  l'iscritto
presenta  domanda  di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento e'
subordinato al possesso del  requisito  contributivo  previsto  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia nella gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990  e
successive  modificazioni  ed integrazioni. Per coloro che esercitano
il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro  la
data del 31 dicembre 2000, tale requisito e' ridotto ad un anno.
  2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 e' effettuata, nei
termini  e  secondo  le  modalita'  stabilite dall'INPS, nella misura
dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attivita'
lavorativa.