Art. 4.
  1. Per la durata di un quinquennio  a  decorrere,  rispettivamente,
dal  30  giugno  1996  per  coloro  che  risultano  gia' pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996  per
coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che
svolgono  le  attivita' lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995:
    a)  in  possesso   alla   medesima   data   del   requisito   del
sessantacinquesimo  anno  di  eta', hanno facolta' di iscriversi alla
gestione di cui al presente decreto;
    b) al conseguimento, nel  corso  del  predetto  quinquennio,  del
sessantacinquesimo  anno di eta', possono richiedere la cancellazione
dalla gestione.
  2. Per il medesimo periodo  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  in
possesso del requisito di sessanta anni di eta' alla medesima data di
cui  al  comma  1 e che alla cessazione dell'attivita' lavorativa non
conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di  cui
all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati
alla  gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 45.
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo di cui all'art. 2, comma 26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, della legge 5 marzo
          1990, n. 45, e' il seguente: "Ai fini di cui all'art. 1, la
          gestione o le gestioni interessate trasferiscono  a  quella
          in  cui  opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi
          di loro pertinenza maggiorati  dell'interesse  composto  al
          tasso annuo del 4,50 per cento".