Art. 5.
  1. Fermo restando  l'obbligo  contributivo  alla  gestione  di  cui
all'art.  1, i soggetti gia' autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione presso altre  forme  di  previdenza  obbligatorie
possono   proseguire   tale   contribuzione  volontaria  al  fine  di
conseguire il requisito contributivo per  il  diritto  a  pensione  a
carico delle predette forme.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 maggio 1996
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                TREU
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
  Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 149