Art. 2. 
  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza
di  salvaguardare  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
imprese, garantendo peraltro ai richiedenti  la  visione  degli  atti
relativi  ai  procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per curare o per difendere  i  loro  interessi  giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: 
    a) rapporti informativi sul personale dipendente; 
    b) notizie, documenti e tutto  cio'  che  comunque  attenga  alle
selezioni attitudinali di reclutamento del personale; 
    c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni; 
    d) documentazione di carattere tecnico attestante  la  sussitenza
di  condizioni  psicofisiche   che   costituiscono   il   presupposto
dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque
utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa; 
    e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente 
situazioni private dell'impiegato; 
    g) documentazione attinente a procedimenti penali e  disciplinari
o concernente l'istruzione dei ricorsi  amministrativi  prodotti  dal
personale dipendente; 
    h) documentazione attinente ad  inchieste  ispettive  sommarie  e
formali; 
    i) documentazione attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio; 
    l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque  utilizzata  ai
fini dell'attivita' amministrativa; 
    m) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso
la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti  per  i  quali  si  appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; 
    n) atti di promovimento di azioni di responsabilita' davanti alle
competenti autorita' giudiziarie. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 10 aprile 1996 
                                                 Il Ministro: GAMBINO 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 
  Registro n. 4 Poste, foglio n. 92 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall' errata-corrige pubblicato in G.U. 12/6/1996,  n.  136
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
             - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 
          1990, n. 241: 
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento. 
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso e  gli  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare: 
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali; 
               b) la politica monetaria e valutaria; 
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita'; 
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici. 
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti  mediante  strumenti  informati  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi. 
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge". 
             - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 
          1993, n. 352: 
             "Art. 8 (Disciplina dei casi di  esclusione).  -  1.  Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti di cui all'art. 24,  comma  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo. 
             2. I documenti non possono essere sottratti  all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio concreto agli interessi indicati  nell'art.  24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni connesse a  tali  interessi  sono  considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di documenti, anche l'eventuale periodo  di  tempo  per  il
          quale essi sono sottratti all'accesso. 
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento. 
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica. 
             5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4,  i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso: 
               a) quando, al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche' all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,  di  determinazione  e  di   attuazione   della
          politica monetaria e valutaria; 
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicutezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
               d) quando i documenti riguardino la vita privata o  la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici".