Art. 13. Attestazione sanitaria 1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio rilascia una apposita attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato" (mod. E). Tale attestazione ha una validita' di un anno. 2. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto controllo dello Stato (modello D). Tale attestazione ha una validita' di quindici giorni.