Art. 13.
                       Attestazione sanitaria
  1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente
indenni  il  servizio  veterinario  della  unita'  sanitaria   locale
competente  per  territorio  rilascia  una  apposita  attestazione di
"allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il  controllo
dello Stato" (mod. E). Tale attestazione ha una validita' di un anno.
  2.  Per  i  singoli  bovini e bufalini o per gruppi di tali animali
appartenenti  ad  allevamenti  ufficialmente  indenni   il   servizio
veterinario  della  unita' sanitaria locale competente per territorio
rilascia, su richiesta degli interessati,  uno  speciale  certificato
comprovante   che   gli   animali   provengono   da   un  allevamento
ufficialmente indenne da  tubercolosi  sotto  controllo  dello  Stato
(modello D). Tale attestazione ha una validita' di quindici giorni.